BANDO AZIONE 19.2.1.1.“RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE – IV edizione – riserva SNAI Valnerina”
(riferimento intervento 7.6.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020).
Scadenza per la presentazione delle domande prorogata al 16 gennaio 2023 ore 14.00, in fase di pubblicazione su Bollettino Ufficiale.
Proroga al 29/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – n.72 del 27 dicembre 2022
Proroga al 15/12/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – n.69 del 06 dicembre 2022
Proroga al 28/11/2022 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – n.65 del 15 novembre 2022
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi – n.52 del 30 agosto 2022.
Bando az. 19.2.1.1. IV edizione – riserva SNAI Valnerina
NB: i preventivi di spesa dovranno essere richiesti esclusivamente attraverso il portale SIAN in base alle ultime procedure implementate da AGEA.
Per i soggetti pubblici è consentita la deroga all’utilizzo del sistema di Gestione e Consultazione preventivi presente sull’applicativo SIAN, purché per le forniture il beneficiario pubblico presenti tre offerte di raffronto acquisite su Mepa o su altre piattaforme informatiche utilizzate dalla pubblica amministrazione.
PER INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO:
Responsabile procedimento : PAOLO PENNAZZI
Tel: 0744432683
Email per richiesta informazioni: info@galternano.it
FAQ – 26/08/2021
QUESITI PERVENUTI SU BANDO
azione 19.2.1.1. “RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE – III edizione”(riferimento intervento 7.6.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020).
QUESITO 1
Art 2.7 Ragionevolezza e congruità della spesa.
La Lettera A) prevede tra altro che: … […] Per valutare la ragionevolezza delle spese che esulano dai prezzari regionali, i beneficiari devono dimostrare di aver effettuato una indagine di mercato acquisendo almeno 3 (tre) offerte da soggetti tra loro in concorrenza, richiesti attraverso il portale SIAN in base alle ultime procedure implementate da AGEA. […]
La Lettera B si specifica che “Per l’acquisto di beni o servizi: (escluse le spese di cui all’art. 45 comma 2 lettera c del Reg. n.1305/2013) “spese generali”) i beneficiari sono tenuti ad acquisire almeno tre preventivi di altrettanti fornitori in concorrenza tra loro, come specificato alla lettera A” (quindi mediante Portale SIAN)
Le spese indicate come escluse di cui all’art. 45 comma 2 lettera c del Reg. n.1305/2013 sono le “spese generali” collegate alle spese di cui alle lettere a) ( cfr. miglioramento beni immobili) e b) (Cfr. acquisto materiali e macchinari), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità.
Alla lettera c) è previsto che “Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori, e dei tecnici accreditati nel SIAN per la preparazione e presentazione della domanda di sostegno e delle domande di pagamento”.
Tutto ciò Premesso si chiede chiarimento in merito a:
1) Le spese per i tecnici progettisti indicati alla lettera C (Architetto, ingegnere, agronomo) sono da acquisire mediante n. 3 preventivi richiesti tramite portale SIAN o escluse come indicate nella lettera B essendo derivanti tra quelle nel regolamento 1305/2013?
2) Riguardo al tecnico abilitato SIAN da considerarsi come non ricadente tra le categorie escluse dal Reg. 1305/2013, non disponendo l’Ente di tecnici accreditati nel SIAN ed essendo specificato alla lettera C che anche nella scelta di tale figura occorre rispettare la richiesta di n. 3 preventivi attraverso il portale SIAN, si chiedono indicazioni su come poter richiedere tali preventivi essendo tale procedura nuova e non potendo incaricare tecnico senza acquisizione del preventivo.
RISPOSTA AL QUESITO 1.
La congruità del costo delle spese generali, nel caso di enti pubblici, è valutata mediante il ricorso al D.M. Giustizia 17 giugno 2016, tramite il quale si ricorre anche per determinare la base d’asta per la gara di affidamento di tali servizi. Per l’affidamento degli incarichi dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare dall’art.40 “Obbligo utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di aggiudicazione”, fatte salve eventuali deroghe. Si ricorda che dal 18 ottobre 2018 vige l’obbligo di utilizzo delle piattaforme digitali (MEPA o equivalenti) nello svolgimento delle procedure di gara.
In ogni caso il totale delle spese generali non può eccedere il 12% degli investimenti (mobiliari ed immobiliari) – vedasi risposta al quesito n.2.
QUESITO 2
Art 6 – spese ammissibili.
Tra le spese ammissibili sono individuate: h) spese generali connesse ai costi di cui ai punti precedenti (ai sensi dell’art.45 del Reg. (UE) 1305/2013) in misura non superiore al 12% dell’importo complessivo ammesso a contributo in fase di assegnazione come meglio specificato nel presente articolo.
Si specifica nel medesimo articolo che:
Le spese generali sono ammesse a contributo nel limite massimo del 12% dell’importo complessivo dell’investimento, e la definizione della spesa deve avvenire, al fine di garantire la ragionevolezza dei costi in base:
- a) ai criteri previsti dal Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 per i soggetti non sottoposti alle procedure di affidamento di servizi previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.. Il compenso per la prestazione dei professionisti è stabilito tenendo conto dei seguenti parametri:
- i) il costo economico delle singole categorie componenti l’opera;
- ii) il parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera;
iii) la complessità della prestazione;
- iv) la specificità della prestazione;
- b) alle procedure di affidamento di servizi previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per i soggetti sottoposti alla suddetta normativa.
L’importo relativo alle spese generali calcolato sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 verrà ricondotto:
- a) al 12% dell’importo complessivo dell’investimento ammissibile;
- b) in fase consuntiva all’importo dei giustificativi di spesa.
Si richiede pertanto chiarimento in merito a:
1) il calcolo dell’importo del 12% deve avvenire sull’importo complessivo ammesso ove sono ricomprese pertanto anche le spese generali quindi, a titolo esemplificativo in caso di ammissione del max contributo di € 150.000,00 le spese possono essere nella misura massima di € 18.000,00?
Oppure in base alle specifiche categorie componenti l’opera e pertanto escludendo le spese generali dal calcolo dell’investimento a titolo esemplificativo per investimenti (opere più forniture comprensive di IVA) di € 133.928,57 le spese possono essere nella misura massima di € 16.071,43?
2) inoltre nel caso di professionisti in regime forfettario il calcolo dell’importo ricondotto al 12% come previsto dal Bando dell’onorario deve avvenire esclusivamente sui netti delle categorie di competenza o sull’importo comprensivo di IVA?
A titolo esemplificativo se abbiamo un progetto del valore di € 100.000,00 (Iva compresa) con quindi spese generali di € 12.000,00 e tra i professionisti incaricati si ha un professionista in regime normale con fattura per € 8.000,00 + Iva al 22% con un totale fattura di € 9.760,00 e un altro professionista in regime forfettario € 2.240,00 esente IVA è corretto calcolare la percentuale sul costo del progetto totale con l’IVA? Si ricorda che per l’Ente l’IVA un costo indetraibile e quindi si ritiene che la spesa va considerata sul totale fattura e non sull’imponibile.
RISPOSTA AL QUESITO 2.
PUNTO 1
Si riporta quanto previsto dalle “Disposizioni attuative generali per la gestione delle Misure/Sottomisure/Interventi del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014/2020” approvate con DGR Umbria 1253/2020 dl 16/12/2020 all’art.3.2.1 “Operazioni ammissibili per le misure ad investimento:
“Le disposizioni specifiche relative all’ammissibilità delle spese connesse agli investimenti sono contenute negli artt. 17 e 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e nell’art. 13 del Reg. delegato (UE) n. 807/2014. Relativamente agli investimenti sono in generale, ammissibili le seguenti voci di spesa:
- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b);
- d) i seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali;
- e) i costi di elaborazione di piani di gestione forestale e loro equivalenti.“
Le spese generali sono pertanto spese “connesse agli investimenti” e non investimenti in senso stretto. Facendo un esempio, potrebbe essere presentato un progetto con soltanto investimenti (beni immobili/mobili) senza richiedere a contributo le spese tecniche, ma all’inverso non potrebbe essere considerato ammissibile un progetto che presenti solo spese generali senza investimenti in beni immobili/mobili. Pertanto le spese generali sono calcolate nella percentuale stabilita dal bando sulla base degli investimenti (immobiliari, acquisto macchinari/attrezzature), come prospettato nella seconda soluzione, escludendo le spese generali dal calcolo dell’investimento.
PUNTO 2
I progetti a valere sul tale tipologia di bando possono presentare lavori con IVA al 10% o al 22% ed acquisti di beni/servizi con IVA al 22%. Al fine di evitare di favorire progetti che presentano come totalità o prevalenza di spese lavori al 22% o forniture al 22% rispetto a progetti con preponderanza o totalità lavori ad IVA 10% che avrebbero quindi una “capienza” di spese tecniche inferiore, il calcolo delle spese generali viene effettuato a partire dall’imponibile degli investimenti (lavori e/o forniture). Al valore calcolato sull’imponibile si sommerà l’eventuale l’IVA se dovuta al professionista.
Se è pure vero che l’IVA costituisce un costo per l’ente, il compenso tecnico va comunque parametrato all’imponibile lavori, all’aumentare del quale aumenta l’impegno professionale necessario, escludendone dal calcolo una imposta dovuta per legge dall’ente.
Si riporta un esempio:
Lavori € 100.000 IVA esclusa
Spese generali (12%): € 12.000,00 imponibile + eventuale IVA se dovuta
FAQ (pervenute per il bando II edizione pubblicato nel 2020):
14/08/2020
QUESITO
Con riferimento all’Avviso pubblico approvato dal GAL Ternano nell’ambito dell’azione
19.2.1.1 del Piano di Azione Locale in riferimento alla sottomisura 7.6.1 del PSR per l’Umbria 2014-2020, ……… e …………. , proprietari ciascuno di porzione dell’immobile……………………, intendono presentare un progetto unitario di riqualificazione e valorizzazione del sito.
L’immobile è stato da sempre gestito attraverso comodati o convenzioni. Al momento però l’ultimo atto è scaduto e stiamo predisponendo un nuovo contratto per la gestione condivisa dell’immobile.
In attesa di quanto sopra, è intenzione degli Enti sottoscrivere un accordo di Partenariato come previsto all’art. 4 del suddetto avviso, attraverso il quale ………………, soggetto capofila, presenterà la domanda e gestirà il contributo in caso di ammissione, senza sottoscrivere un comodato dei beni.
Si chiede pertanto se nella presentazione della domanda si possano inserire nel sistema SIAN i legami associativi tra i due Enti.
Certo di un Vostro positivo riscontro, colgo l’occasione per porgere distinti saluti.
RISPOSTA
A seguito della richiesta chiarimenti presentata in data 30/07/2020 si fa presente che si è verificato tramite tecnici AGEA che è possibile presentare la domanda inserendo – prima della presentazione della stessa – nel fascicolo aziendale del soggetto capofila i legami associativi tra i due enti ed aggiornando i fascicoli dei soggetti partner nelle modalità previste dall’art. 4 del bando. L’accordo di partenariato dovrà essere già approvato e consegnato al CAA al momento dell’aggiornamento dei due fascicoli aziendali.
Si riporta per esteso quanto previsto dall’art.4 del bando:
“Nel caso di beneficiario “partenariato”, il soggetto Capofila dovrà, prima della presentazione della Domanda di Sostegno, presentare al CAA il documento probante l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordo di Partenariato ecc.) che dovrà contenere la lista dei Soci/Partner così che il CAA possa attivare la funzione relativa ai Legami Associativi.
Attraverso tale funzione è possibile:
– Inserire nel F.A. del soggetto Capofila il documento che prova la Tipologia di Accordo e la delega al soggetto Capofila (ogni variazione relativa alla Tipologia di Accordo, al documento presentato inizialmente al CAA o alla delega al Capofila comporta un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione);
– associare i Fascicoli Aziendali dei Soci/Partner al Fascicolo Aziendale del soggetto Capofila (ogni variazione relativa ai Soci comporterà un aggiornamento del Fascicolo e la produzione di una nuova scheda di validazione, che riporta al suo interno la lista dei Soci e l’indicazione del soggetto Capofila).
Tutti i Soci/Partner che partecipano al progetto dovranno pertanto costituire o aggiornare il proprio Fascicolo Aziendale.”
07/08/2020
QUESITO:
ho questo quesito da parte di ….. circa i partner soggetti privati dotati di personalità giuridica:
le cooperative sociali possono essere definite in questo modo, e quindi possono essere soggetti partner ammissibili?
RISPOSTA
Il bando del GAL Ternano azione 19.2.1.1. “RECUPERO DEI BENI CULTURALI MINORI AL FINE DELLA LORO CONSERVAZIONE E FRUIZIONE – II edizione”
(7.6.1 del PSR) all’art. 4 prevede la partecipazione in qualità di partner di “soggetti privati di personalità giuridica”.
Pur non essendo specificato nel bando del GAL Ternano, l’analogo bando misura 7.6.1. della Regione Umbria (che si allega), da cui discende il bando del GAL Ternano,
prevede all’art.2.4. (beneficiari) quanto segue:
“Si precisa che è il soggetto privato a dover essere dotato di personalità giuridica e che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto
privato è materia delegata alle Regioni dall’articolo 14 del Decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (cfr. http://www.regione.umbria.it/la-regione/persone-giuridiche).”
L’elenco dei soggetti ricadenti nell’elenco regionale è reperibile nel sopra indicato link cliccando su “Consulta l’elenco delle persone giuridiche”.
Si fa presente che in ogni caso tali partner devono essere individuati tramite “una procedura di evidenza pubblica” (art.4 del bando GAL).