BANDO AZIONE 19.2.1.4.“Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività microimprenditoriali extra-agricole nei settori commercio – artigianato – turistico – servizi – innovazione tecnologica – Risorse ordinarie – III EDIZIONE”.
(riferimento intervento 6.4.3. del PSR per l’Umbria 2014-2020).
Scadenza per la presentazione delle domande: 05 maggio 2022 ore 14,00. SCADUTO
Pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Umbria – Serie Avvisi e Concorsi n. 08 del 08 febbraio 2022.
NB: I preventivi devono essere richiesti esclusivamente attraverso il portale SIAN in base alle ultime procedure implementate da AGEA.
Graduatoria definitiva delle domande
Bando 19.2.1.4. – 6.4.3.- ordinario III edizione.
allegato.1.ATECO.GAL
allegato.2.Scheda tecnica.ord.
allegato.3.relazione.progettuale.ord
allegato.4.confronto.preventivi.ord
allegato.5.antimafia.
Allegato.6.Dichiarazione.de.minimis.ord
Allegato.7.Dichiarazione microimpresa.ord
allegato.8.aree.montane+ANCs
allegato.9.aree.problemi.compless.sviluppo.
PER INFORMAZIONI RELATIVE AL BANDO:
Responsabile procedimento : PAOLO PENNAZZI
Tel: 0744432683
Email per richiesta informazioni: info@galternano.it
FAQ
DOMANDA:
Nel dettaglio, si chiede cortesemente di chiarire se, nel conteggio delle ULA necessarie per dimostrare l’incremento occupazionale dichiarato in sede di presentazione della domanda, possono essere computati anche i dipendenti con contratto di apprendistato dal momento che, come stabilito dall’articolo 41, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81, lo stesso è considerato a tutti gli effetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
RISPOSTA
L’avviso attuativo dell’intervento 643, prevede al punto 2.2. che “per incremento occupazionale si intende l’incremento del numero di occupati di una o più unità, risultante dal numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla fine dell’anno a regime successivo alla conclusione del programma di investimenti, rispetto al numero di occupati iscritti nel libro unico del lavoro alla data di inizio del programma di investimenti”.
Il contratto di apprendistato rientra in tale fattispecie in quanto il datore di lavoro è tenuto a trascrivere nel libro unico del lavoro anche tale tipologia contrattuale.
Detto ciò dalla disamina del contratto individuale si evince come lo stesso sia a tempo indeterminato e a tempo pieno, sicché lo stesso può rientrare tra le tipologie contrattuali ammesse dal bando ai fini dell’incremento occupazionale.
Tra l’altro come già evidenziato dal beneficiario articolo 41, comma 1 del Decreto Legislativo 15 Giugno 2015, n. 81, il contratto di apprendistato è considerato a tutti gli effetti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.